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Perchè fare Testamento

Senza un testamento i beni vengono ripartiti Ex-lege tra gli eredi, con dei criteri precisi. Se desidero che i beni vengano ripartiti in modo diverso, devo redigere un testamento, illustrando le mie volontà.

Posso decidere di  fare testamento anche nel caso in cui abbia desiderio di lasciare parte dell’eredità  a persone o enti che, altrimenti, con una successione ex lege, non riceverebbero nulla.

Ma cosa prevede la legge?

E' possibile consultare sul sito del notariato uno schema riassuntivo di come si devolve il patrimonio quando la successione si apre ex lege.

E’ bene precisare inoltre che la libertà del testatore di disporre dei propri beni, dopo la sua morte, trova un solo limite, imposto dalla legge, rappresentato dalla tutela dei “legittimari”: i legittimari sono quelle persone a cui la legge riserva una quota dell’eredità, indipendentemente dalla volontà del testatore, e queste persone sono:  il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, i genitori (art. 536 c.c.).

Quando ci si appresta a redigere un testamento è bene quindi tenere presente che se non vengono rispettate le quote di legittima (quelle definite ex lege), il testamento rimane comunque valido, ma i legittimari potrebbero (è una loro scelta) impugnare il testamento e procedere con l’azione di riduzione, ossia far ridurre i lasciti degli altri eredi testamentari al fine di vedersi riconosciuta la loro quota di eredità legittima.

Al coniuge, ad esempio, la legge riserva la metà del patrimonio dell’altro coniuge (art. 540 c.c.), secondo queste regole:

  • se il coniuge concorre con uno o più figli, la legge dispone che, in presenza di un solo figlio a quest’ultimo sia riservato 1/3 del patrimonio ed 1/3 al coniuge, se i figli sono più di uno, ad essi è riservata la metà del patrimonio e al coniuge 1/4 (art. 542 c.c.);
  • se il coniuge concorre con i genitori del defunto, i quali entrano in gioco solo in caso di assenza di figli del defunto, al coniuge è riservata la metà del patrimonio del defunto ed ai genitori ¼ (art. 544 c.c.);
    In ogni caso, al coniuge spetta sempre il diritto di abitazione sulla casa coniugale (art. 540 c.c.).
  • In assenza di coniuge ed in presenza di figli, in caso di un solo figlio, a quest’ultimo,  la legge riserva la metà del patrimonio del defunto;se i figli sono più di uno, la legge riserva loro la quota di 2/3 del patrimonio (art.537 c.c.).

In presenza solo dei genitori del defunto, la legge riserva loro 1/3 del patrimonio del defunto (art. 538 c.c.).

Le donazioni in vita

Attenzione:  se in vita il testatore ha fatto delle donazioni ad uno degli eredi, queste donazioni possono essere considerate un “acconto” sulla legittima, che andrebbe quindi determinata tenendo conto del valore attualizzato delle donazioni compiute in vita dal defunto.

Come si redige un testamento

Iniziamo subito col dire che il testampento è uno scritto e per poter essere considerato un “testamento valido”, deve possedere tre caratteristiche:

  • L’olografia: ovvero deve essere scritto interamente di pugno dal testatore: non valgono pertanto scritti a macchina, a pc, o scritti da un’altra mano che non sia quella del testatore
  • La data: il testamento deve riportare la data in cui è stato redatto
  • La firma: il testamento deve essere sottoscritto dal testatore

Non è valido il cosiddetto “testamento congiunto” , ossia il testamento fatto insieme da due persone, ad esempio marito e moglie, che, insieme, decidono come disporre del loro patrimonio: il principio è che ogni persona deve redigere, da sola, il proprio testamento e che, tra le sue caratteristiche, ha proprio anche quella della segretezza.

Quindi, il testamento potrebbe essere del seguente tenore:

Luogo, data
Io sottoscritto [nome e cognome, nato a …..il…..], nel pieno possesso delle mie facoltà mentali,
nomino mio/miei  erede/i  universale/i     [nome e cognome, nato a …il….]
oppure:
dispongo dei miei beni come segue:
lascio a [nome cognome, nato a … il….] l’immobile sito in….…. oppure quanto depositato presso la banca….

Dove conservo il Testamento?

La risposta più ovvia è: in un posto sicuro.

Sarebbe bene informare una persona di fiducia di aver fatto testamento (non del suo contenuto) e dove si trova il testamento, affinchè questa persona si attivi, al decesso del testatore, per portare alla luce le sue volontà.

Il testamento olografo può essere anche depositato (in genere, gratuitamente) presso lo studio di un Notaio. In questo caso, al testatore verrà rilasciata una ricevuta di deposito e sarà questa ricevuta a dover essere portata a conoscenza degli aventi diritto, prima di procedere con le pratiche successorie, affinchè questi si rechino dal Notaio per chiedere la pubblicazione del testamento.

La pubblicazione del testamento da parte di un Notaio, quindi, si rende necessaria ogni qualvolta viene trovato un testamento, ma di questo, e in cosa esattamente consista questa “pubblicazione”, parleremo in un prossimo articolo blog.

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