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Cosa fare se il defunto era titolare solo del diritto di usufrutto su un immobile?

L’usufrutto si estingue con il decesso del titolare e, per l’effetto, il diritto del nudo proprietario si espande in piena proprietà.

L’usufrutto non si dichiara in successione e, pertanto, al fine di allineare la visura catastale con il nuovo diritto occorrerà incaricare un tecnico, di solito un geometra, che provvederà con un certificato di morte e la copia del documento di identità di un erede, alla "riunione di usufrutto" ossia a cancellare l’usufrutto del defunto e a modificare la nuda proprietà in piena proprietà.

Nel caso in cui su un immobile vi sia il diritto di usufrutto in capo a due coniugi, per la quota di 1/2 ciascuno, occorrerà verificare nell’atto di provenienza (ossia nell’atto notarile di costituzione del diritto di usufrutto in loro favore) se è previsto che alla morte di uno dei coniugi la sua quota di metà del diritto di usufrutto si estingue (espandendo il diritto del nudo proprietario per la relativa quota) oppure se è previsto un "diritto di accrescimento" per il coniuge superstite: in tal caso l’usufrutto del defunto non espande il diritto del nudo proprietario, ma va a sommarsi all’usufrutto dell’altro coniuge che diventa usufruttuario per l’intero.

Il diritto del nudo proprietario si espanderà in piena proprietà solo alla morte anche del secondo usufruttuario.

Spesso, l’idea di lasciare intestato ai genitori anziani solo il diritto di usufrutto sugli immobili nasce proprio dal fatto che, in caso di decesso, sempre che le consistenze bancarie e/o postali non superino un certo limite (che la normativa odierna fissa in Euro 100.000,00), si può evitare di dover presentare la dichiarazione di successione .

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